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ALLIEVI REGIONALI U17 - Il fattaccio: derby Castello-Cantù sospeso e da ripetere a porte chiuse
Insulti razzisti all'arbitro (dagli spalti) e osceni di un dirigente a un giocatore
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Ven 26 Aprile 2024 17.15
Episodi vergognosi nel derby Cantù-Castello (Allievi)
Cantù,

Riportiamo di seguito e integralmente quanto pubblicato sull'ultimo comunicato del Comunicato Regionale Lombardia Lnd-Figc (il n.74 del 26 aprile) in merito al derby del campionato Allievi Regionali Under 17 tra Castello e Cantù, giocato lo scorso 23 aprile. Insulti razzisti e altri a dir poco incresciosi, che siamo purtroppo costretti a riportarvi ancora una volta, nell'aprile del 2024, duemilaventriquattro... anche se le società interessate sarebbero al lavoro per presentare ricorso sulla veridicità dei fatti riportati dall'arbitro a referto.

 

 

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/ 4/2024 CASTELLO CITTA DI CANTU - CANTU SANPAOLO

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 38º del secondo tempo, il direttore di gara ha " sospeso la gara temporaneamente al 38 2t perchè un tifoso di chiara parte del Cantù San Paolo mi insultava in modo razziale dicendo negro vatti a lavare mentre andavo verso le panchine spiegando l'accaduto si è creata una situazione di caos poichè diverse persone, non in distinta, erano entrate al recinto di gioco, alcuni per calmare gli animi altri per aumentare la tensione. Un dirigente non identificato del Cantù San Paolo mi diceva devi smetterla con questa scenata qui per un insulto di un ragazzo devi far finta di nulla e finire la partita. Mentre aspettavo che la situazione tornasse normale era partita una rissa fra due giocatori non identificati divisi a forza dai compagni. poi il dirigente del Castello Cullia Francesco, rivolto ad un giocatore avversario, diceva che……hai da guardare bambino, tua mamma…omissis…indicando le parti intime e….omissis….facendo scattare una reazione molto accesa del ragazzo che colpiva ripetutamente il muro. A questo punto un dirigente del Castello asseriva che reputava pericolosa la prosecuzione della gara per l'incolumità dei ragazzi. a fronte della situazione creatasi, considerando lo stato d'animo e la tensione dei calciatori e dei dirigenti coinvolti, emotivamente colpito dall'insulto razziale decretavo la sospensione definitiva della gara.".

Da quanto espresso il direttore di gara, che comunque è stato insultato con frase a contenuto senz'altro discriminatorio da parte di un sostenitore della società Cantù San Paolo, a seguito di tale offesa riteneva di sospendere temporaneamente la gara e mentre spiegava tale situazione ai dirigenti, il pubblico (di cui l'arbitro peraltro non specifica l'appartenenza) entrava indebitamente sul terreno di gioco creando una situazione caotica "alcuni per calmare gli animi altri per aumentare la tensione" e tra due calciatori, peraltro non identificati dall'arbitro "era partita una rissa" (rectius, non rissa ma uno scontro fisico tra due calciatori di portata peraltro non indicata dall'arbitro) ed inoltre il dirigente del Castello Città di Cantù, Cullia Francesco si rivolgeva ad un calciatore avversario pronunciando frase volgare, oscena ed oltraggiosa nei confronti della madre del calciatore.

Ciò determinava l'arbitro a sospendere definitivamente la gara.

Quindi, fatta salva la segnalazione dell'insulto a contenuto discriminatorio rivoltogli da un sostenitore della società Cantù San Paolo, l'arbitro non ha identificato simili responsabilità dei calciatori e del resto del pubblico e nel contempo non ha rilevato e segnalato una situazione di violenza ovvero di pericolo per la sua incolumità e neppure di pericolo per l'incolumità dei calcatori, fatta eccezione per lo scontro fisico di portata peraltro non indicata dall'arbitro tra due calciatori non identificati personalmente.

Risulta del tutto evidente come nella fattispecie in oggetto non si fuori, una reale ed attuale situazione di pericolo per l'incolumità del direttore di gara ovvero dei calciatori tale da giustificare la sospensione della gara.

La decisione dell'arbitro appare dettata dalla preoccupazione di prevenire eventuali ulteriori eventi negativi e pertanto non può essere condivisa.

Stabilisce, infatti, la giurisprudenza federale che "Perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento, a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori o di dirigenti legittimati a permanere sul terreno d gioco, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali digara, ma occorre anche che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e soprattutto abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver presentato ricorso a tutti i mezzi in suo potere…(C.A.F. in C.U. nº.17/c del 22-01-1988- pag. 236-237). 7 / 74

Infine va ricordato che il Codice di Giustizia Sportiva all' Art. 4 dispone quanto segue:

"Obbligatorietà delle disposizioni generali”

1. I soggetti di cui all'art. 2, (i tesserai Figc) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Quindi il Dirigente responsabile della società Castello Città di Cantù, Signor Cullia Francesco, davanti ai propri ed ai calciatori avversari ha posto in essere un comportamento palesemente diseducativo e contrario ai suoi doveri fondamentali su indicati, rivolgendosi a calciatore avversario (under 17) con un gesto ed una frase volgare, oscena ed oltraggiosa con riferimento alla di lui madre: frase che ha provocato la evidente traumatica reazione del calciatore. Tale comportamento va stigmatizzato ed opportunamente sanzionato.

P.Q.M.

DELIBERA

1) di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L.

2) di comminare alle società Cantù San Paolo la sanzione di una gara a porte chiuse, nonché l'ammenda di € 300,00 per frase discriminatoria da parte di proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro e per il comportamento del proprio dirigente responsabile.

3) di inibire il dirigente della società Castello Città di Cantù, Signor Cullia Francesco fino al 24.12.2024 in relazione ai fatti sopra esposti.

4) di squalificare il calciatore della società Cantù San Paolo, Signor Gabrielli Daniel per 2 gare in quanto espulso al 38º del 2º tempo aver colpito con un pallone tirato con forza un calciatore avversario che si allacciava le scarpe.

5) gli altri eventuali provvedimenti disciplinari sono riportati nell’apposita sezione del presente C.U.

  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE: CANTU SANPAOLO 1 gara (vedi deliberazione)

AMMENDA

Euro 300,00 CANTU SANPAOLO (vedi deliberazione)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2024

CULLIA FRANCESCO (CASTELLO CITTA DI CANTU) (vedi deliberazione)

CALCIATORI ESPULSI

vedi comunicato


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Allievi provinciali U17 Como B 2023-24
 andata
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 ritorno
1234567891011
Classifica
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1Meda562218229921
2Gerenzanese552218136719
3Rovellasca492216157127
4Rovellese472215256921
5Cabiate432214177538
6Guanzatese372212195137
7Olimpia Cadorago3422111107551
8Lentatese3222102105850
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