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Dilettanti: svincolo per inattività (art. 109) e per decadenza del tesseramento (art. 32 bis)
Un vademecum con tutto quanto c'è da sapere, con date e modalità
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Gio 21 Maggio 2015 16.30
Tutto sugli svincoli, come e quando fare
Como,

Riportiamo quanto pubblicato sul comunicato regionale numero 70 del 20 maggio in materia di svincoli dei calciatori dilettanti. Date e modalità di svincolo per inattività (art. 109) e svincolo per decadenza (art. 32) delle NOIF...

 

 

ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (da fine campionato al 15 giugno)

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione alla Commissione Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.

 

 


 

 

 

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (dal 15 giugno  al 15 luglio)

N.B.  LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)
 
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F..

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.
…omissis…

2. Svincolo del calciatore a regime.
A partire dal 15 giugno 2013 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.
Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle NOIF è opportuno chiarire che, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una solo stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.

4. Modalità di richiesta di svincolo.
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio.
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:
a) al Comitato Regionale o Divisione competente;
b) alla Società sportiva di appartenenza.

5. A chi inviare la richiesta.
La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa.

6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI – Via Po, 36 – 00198 ROMA

 

 

 


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