Era attesa una prevedibile stangata nei confronti del calciatore Matteo Belfiore, della Junior Fino Under 21, protagonista di un episodio di violenza nei confronti del direttore di gara, in occasione della partita di sabato scorso contro la School of Sport (ve ne abbiamo parlato qua).
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E stanagata è stata, visto che il Belfiore è stato squalificato sino al 24 dicembre 2030, inoltre ammenda di 500 euro per la società finese che è anche stata sconfitta a tavolino. Di seguito il testo del giudice sportivo.
Dagli atti ufficiali di gara, sentito in proposito l'Arbitro e visto il supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 18.11.2025 ore14,55 si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 44' del primo tempo, in quanto il calciatore n. 1 BELFIORE Matteo della Junior Calcio, "a gioco in svolgimento, si toglieva i guanti da portiere ed usciva dalla propria area percorrendo circa 30 metri" e colpiva ripetutamente il Direttore di Gara sferrando 4-5 pugni sulla nuca che gli provocano forte dolore e che richiedevano l’intervento dell'ambulanza con successivo ricovero ospedaliero.
L'Arbitro allegava al referto di gara il Verbale di pronto soccorso rilasciato dalla ASST Valle Olona - P.O. Busto Arsizio dal quale si evince che è rimasto al P.S. in osservazione per una notte venendo dimesso in data 16.11.2025 alle ore 07,54 con una prognosi di giorni 5.
Nel proprio referto di gara, l'Arbitro precisava che in occasione dell'aggressione subita ad opera del portiere, tutti i calciatori della società Junior Calcio fomentavano il compagno a colpirlo. Il comportamento del portiere della società Junior Calcio, signor BELFIORE Matteo, data la circostanza in cui si è verificato, con la propria squadra in vantaggio per 1 a 0, appare del tutto gratuito, inspiegabile ed ingiustificato e va adeguatamente sanzionato in quanto configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del Direttore di gara.
Visto L'articolo 35 del CGS. PQM. DELIBERA
1) Di comminare alla società Junior Calcio l'ammenda di € 500,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore, oltre ad € 100,00 per la partecipazione morale di tutti i calciatori all'aggressione del proprio compagno nei confronti dell'Arbitro;
2) Di comminare alla società Junior Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) Di squalificare il calciatore signor BELFIORE Matteo della società Junior Calcio fino al 24-12 2030;
4) Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc.n. 104/A del 2014 e successive modificazioni ( CU della FIGC nº 49/A del 12-10-2022), per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione nº 258 dell'11 giugno 2019.
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Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, in Eccellenza un turno di stop per Matteo Comberiati dell'Alta Brianza, mentre prendono tre gare di squalifica sia Daniele Valle del Castello (Promozione) che Luca Dell'Era dell'Alto Lario (Prima categoria), per "atto di violenza nei confronti di un avversario".
Infine, respinto il reclamo del Menaggio, che nel campionato Juniores chiedeva la ripetizione della partita contro il Valle Olona, persa 0-3 a tavolino dopo la decisione del giudice sportivo a seguito dell'espulsione del guardalinee Zeno Giglioli. La Corte d'Appello Federale ha respinto il reclamo, si rimane con lo 0-3 a tavolino per gli avversari.
Scarica il comunicato 46 del Comitato Regionale
Scarica il comunicato 23 della Delegazione di Como
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