Como, Ven 15 Gennaio 2021
Lombardia ancora in zona rossa e con il nuovo Dpcm ripartenza sempre più lontana
Stop allo sport prolungato fino al 5 marzo. Di questo passo si rischia di non ripartire più...

Si allontana sempre di più la ripartenza dello sport dilettantistico e giovanile. L'attesa conferma è arrivata con il nuovo Dpcm che proroga sino al 5 marzo la sospensione dell’attività sportiva dilettantistica e giovanile, rafforzata dal ritorno in zona rossa della Lombardia...

 

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Come si percepiva già dai giorni scorsi, la ripartenza dello sport di base viene ancora una volta posticipata dai provvedimenti governativi per contrastare la pandemia, rinviando quindi la ripresa delle attività che, per il calcio, il Crl aveva inizialmente fissato per il 7 febbraio. Una data che ormai - era chiaro a tutti da tempo - non potrà in alcun modo essere rispettata. Ora l'orizzonte più ottimistico si sposta a dopo il 5 marzo.

Impossibile dunque continuare o riprendere gli allenamenti, con centri sportivi, palestre e impianti che continuano a restare drammaticamente chiusi. Con il ritorno della zona rossa, stop anche alle sedute d'allenamento individuale, sfruttate principalmente dai più giovani che torneranno invece ad essere relegati nelle loro case.

Si fa così sempre più incerto e cupo il futuro del movimento calcistico, e sportivo più in generale. Forse ora, più che continuare a sperare, è giunto il momento di cambiare approccio e cercare di provare a far convivere anche lo sport di base con il virus. Altrimenti di questo passo, con un vaccino che è ancora per pochi, il rischio è che non si potrà ripartire neanche per la prossima stagione. Incrociamo le dita. 

 

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Di seguito vi riportiamo alcuni punti dell'ultimo Dpcm, che sarà in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021, inerenti allo sport:

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d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ? di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ? riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. L’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del presente decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

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