Como, Mer 28 Marzo 2018
La rubrica "Sport, Fisco & Diritto" a cura del dottor Giuseppe Calandra
L'argomento di oggi riguarda la deducibilità delle spese a favore di una Asd

Quarta puntata della nuova rubrica di Lariosport.it "Sport, Fisco & Diritto", in collaborazione con il dottor Giuseppe Calandra della Plus Sport Consulting.

Tratteremo in forma chiara e semplice temi di Diritto Sportivo e Fiscalità legati al mondo dello sport. Questa settimana parleremo della deducibilità delle somme erogate a favore di una Associazione Sportiva Dilettantistica...

  

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DEDUCIBILITA' DELLE SPESE PUBBLICITARIE EROGATE AD UNA ASD

 

Le somme erogate a favore di una Associazione Dilettantistica Sportiva a titolo di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002, possono essere dedotte dalla società erogante solo ed esclusivamente se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

(b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

(c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;

(d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale ( marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)

Quindi, così come affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Reggio Emilia sentenza n. 310/02/2017: “ Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività riconosciute dalle federazioni sportive nazionali, sono sempre inerenti, ( e quindi deducibili (n.d.r.. )) se è rispettato il limite di spesa annuo di 200mila euro e se l’attività promozionale è svolta realmente. Si tratta di costi inerenti per presunzione legale assoluta.”

La presunzione legale di deducibilità opera infatti rendendo queste somme deducibili per attività pubblicitarie senza che rilevi un giudizio di inerenza in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d’affari e sarà altresì irrilevante ogni considerazione circa l’antieconomicità della spesa stessa rispetto al fatturato della società erogante.

 

  

Per ulteriori informazioni:

Dott. GIUSEPPE CALANDRA

Sport Consultant 

Como, Via Recchi 2

Ufficio +390312287911

Mobile +393496733735

Mail plussportconsultant@gmail.com

 

 

 

 


  

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