replica rolex oyster 20mm old style rolex eta swiss tag heuer women's replica replica rolex no tick
Chi siamoRedazioneContattiCollabora con LarioSportPubblicitàInvia notizia / segnalazione
FacebookTwitterYouTubeInstagram
Lariosport.it  
La rubrica "Sport, Fisco & Diritto" a cura del dottor Giuseppe Calandra
Oggi analizziamo il regime di responsabilità per le obbligazioni assunte dalle Associazioni
Nessun commento
Mer 21 Marzo 2018 12.00
Giuseppe Calandra (Plus Sport Consulting)
Como,

Quarta puntata della nuova rubrica di Lariosport.it "Sport, Fisco & Diritto", in collaborazione con il dottor Giuseppe Calandra della Plus Sport Consulting.

Tratteremo in forma chiara e semplice temi di Diritto Sportivo e Fiscalità legati al mondo dello sport. Questa settimana parleremo delle responsabilità del Presidente e del legale rappresentante nelle Associazioni...

  

 

LA RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NELLE ASSOCIAZIONI

 

Tralasciando di entrare nel dettaglio si può affermare che le Associazioni Riconosciute, quindi con personalità giuridica ( artt. da 14 a 35 c.c. ) godano di autonomia patrimoniale perfetta. Questo vuol dire che i creditori dell'associazione possono rivalersi solo sul patrimonio di quest'ultima, senza intaccare il patrimonio del presidente o dei membri del consiglio direttivo.

Le Associazioni Non Riconosciute (artt. 36 e segg. del codice civile)  rispondono delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio , sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'Associazione, autonomia patrimoniale imperfetta.

Più specificamente, in caso di inadempimento di una associazione non riconosciutal’art. 38 c.c. prevede che: “ Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ”.

A questo punto bisogna capire se l’art. 38 c.c. sia fonte di responsabilità esclusiva per il Presidente o per il legale rappresentante o invero coinvolga anche gli altri protagonisti della vita associativa.

La Corte di Cassazione ha assolutamente negato l'automatismo della responsabilità del presidente e del rappresentante legale.

È normale che soggetti diversi dal Presidente, possano, in virtù di mandato o di altro rapporto  (verbali direttivo, procura, delega, dipendente ecc.) contrarre obbligazioni di cui sia chiamato a rispondere il mandante (Presidente) e attraverso costoro l'associazione stessa in base al disposto dell'art. 38 c.c, I co.

La Cassazione ribadisce che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. 

Le responsabilità per le operazioni compiute per conto dell’associazione sono attribuite solo verso coloro che in concreto abbiano agito in nome di essa. 

Si deduce, quindi, che la responsabilità del presidente non derivi in via automatica dalla sua carica e non sussista laddove le obbligazioni siano state contratte da altri soggetti che abbiano agito in via autonoma.

 

  

Per ulteriori informazioni:

Dott. GIUSEPPE CALANDRA

Sport Consultant 

Como, Via Recchi 2

Ufficio +390312287911

Mobile +393496733735

Mail plussportconsultant@gmail.com

 

 

 

 


  


@Lariosport
© riproduzione riservata

CommentiI commenti degli utenti
CommentoPuoi essere il primo a commentare questa news
Per commentare devi essere registrato.
Se hai già un account puoi accedere con i tuoi dati.
Se sei un nuovo utente puoi registrarti su lariosport.it.
Navigatore campionati